Regolamento Europeo relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

Regolamento Europeo relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

Operazioni con UAS ricadenti nelle previsioni del Regolamento (EU) n. 2019/947

Il 31 dicembre 2020 diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, decadono le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018.

Categoria aperta (Open Category)

Le operazioni in Categoria Aperta non necessitano di alcuna presentazione di dichiarazione da parte dell’operatore o di autorizzazione da parte dell’ENAC.

L’operatore può svolgere le operazioni in Categoria Aperta solo dopo essersi registrato nel portale d-flight.

Gli UAS che non presentano la marcatura CE, da C0 a C4, possono essere utilizzati, fino al 1 gennaio 2023, esclusivamente nella cosiddetta “Categoria Aperta Limitata (Limited Open Category)”.

La Categoria Aperta Limitata presenta le seguenti ulteriori limitazioni:

  • in sottocategoria A1 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 500 g  
  • in sottocategoria A2 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 2 kg mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 m dalle persone
  • in sottocategoria A3 possono essere operati UAS con massa massima e inferiore a 25 kg
  • le competenze dei piloti sono stabilite dall’ENAC nel regolamento UAS-IT(in corso di emissione)

Tutte le operazioni non ricomprese nella Categoria Aperta Limitata effettuate con UAS che non presentano la marcatura CE sono da considerarsi rientranti nella Categoria Specifica.

Categoria specifica (Specific category)

Le operazioni in Categoria Specifica possono essere svolte, dopo che l’operatore ha provveduto a registrarsi nel sito d-flight, a seguito di:

  • presentazione della dichiarazione nel portale d-flight per le operazioni che ricadono negli Scenari Standard, o
  • autorizzazione da parte dell’ENAC per tutti gli altri tipi di operazioni

Dichiarazione

Oltre che per gli Scenari Standard pubblicati da EASA come Appendice 1 al Regolamento (EU) 2019/947 come revisionato dal Regolamento (EU) 2020/639, gli operatori fino al 2 dicembre 2021 possono presentare la dichiarazione in accordo agli Scenari Standard nazionali pubblicati da ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020.

Tali dichiarazioni saranno valide fino al 2 dicembre 2023

Autorizzazione

L’ENAC rilascia l’autorizzazione quando l’operatore, a seguito di un’analisi di rischio condotta secondo la metodologia SORA, dimostra che, attraverso l’implementazione di tutte le limitazioni e condizioni derivanti dall’analisi di rischio, l’operazione può essere svolta in sicurezza.

Per determinati scenari, nel richiedere l’autorizzazione l’operatore può avvalersi di un’analisi di rischio predefinita (PDRA) pubblicata da EASA come AMC al Regolamento (EU) 2019/947 o dall’ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020

(Fonte ENAC Operazioni con UAS ricadenti nelle previsioni del Regolamento (EU) n. 2019/947 (enac.gov.it))

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *